. Stabilì che il garante, che avesse adempiuto il debito garantito, poteva agire per
fu sostituito da quello formulare, al garante fu concessa una c.d.
: la legge
serviva a paralizzare l’azione del soggetto che voleva far valere i
diritti derivantigli proprio da un negozio stipulato con un minore di 25
anni non assistito da un curatore.
Per porre rimedio al problema delle speculazioni perpetrate in danno dei
minori di 25 anni da persone, se non altro, più esperte ed oculate
nella cura dei propri affari: l’(—) serviva a paralizzare l’azione del
soggetto che voleva far valere i diritti derivantigli proprio da un
negozio stipulato con un minore di 25 anni non assistito da un curatore
in favore dei minori di 25 anni che avevano subìto, a causa della loro
inesperienza, pregiudizi da contrattazioni con speculatori o comunque
con affaristi che avevano approfittato della loro ingenuità.
in integrum restitùtio ex lege Lætoria o Plaetoria
Volta al ripristino della situazione preesistente tra le parti, se il
negozio giuridico pregiudizievole per il minore era già stato eseguito:
se non era stato eseguito, il minore aveva a sua disposizione l’excèptio legis Lætoriae per paralizzare la richiesta di adempimento.
149 a.c. - Lex Scantinia -
Colpiva i rapporti omosessuali con persone di condizione libera.
146 a.c. - Leges Provinciae -
Riguardano l'amministrazione delle nuove province.
143 a.c. - Lex Didia -
Estese le pene previste dalla legge non solo a chi avesse dato pasti di
costo eccessivo, ma anche agli invitati. - La successiva Lex licinia
consentiva per i pasti non più di trenta assi al giorno nelle ricorrenze
delle calende, delle none e dei mercati; in tutti gli altri giorni era
concesso non più di tre libbre di carne secca, una libbra di cibi
conservati sotto sale e prodotti agricoli, vino e frutta.
140 a.c. - Rogatio Laelia agraria -
Distribuzione o assegnazione delle terre conquistate, dove i ricchi
mediante corruzione estromettevano i poveri a cui erano dovute per
legge. Caius Lélius, intimo amico di Scipione, si impegnò a correggere
la situazione; ma, incontrando l'opposizione dei potenti, si allontanò
dalle loro rumorose proteste e abbandonò la sua campagna.
139 a.c. - Lex Gabìnia -
Per la nomina dei magistrati; plebiscito che regolò le procedure di
voto, nelle assemblee del popolo romano: una delle Leges tabellariæ.
139 a.c. - Lex Gabinia tabellària o Leges tabellariæ -
Complesso di plebisciti, che regolò le procedure di voto, nelle
assemblee del popolo romano instaurò il voto segreto nei comizi.
139 a.c. - Lex Gabìnia de imperatore contra prædònes constituèndo
L'imperium era il complesso dei poteri del console, del pretore o del
dittatore e cioè: il comando militare; il potere giurisdizionale, civile
e criminale; il diritto di convocare il Senato e di ottenere da esso
l’emanazione dei
senatusconsùlta; il diritto di convocare
l’assemblea del popolo, di presiedere le elezioni e di proporre leggi. I
proconsoli, nelle singole province, godevano di un
imperium ridotto in quanto limitati al comando militare ed al potere giurisdizionale.
137 a.c. - Lex Cassia -
Facente parte della Leges tabellarie (Lex Gabinia tabellària), per tutte
le forme di iudìcia publica (esclusa la perduèllio), facente parte del
complesso di plebisciti, che regolò le procedure di voto, nelle
assemblee del popolo romano
comìtia.
137 a.c. - Lex Cassia Tabellaria -
Proposta da Lucio Cassio Longino Ravilla - Stabilisce il voto segreto ai comizi giudiziari salvo il caso di
perduellio (delitto contro lo stato).
133 a.c. - Lex Sempronia Agraria di Tiberio Gracco -
Proposta dal tribuno della plebe Tiberio Gracco per cui non si potessero
possedere più di 500 iugera di terreno pubblico e 250 iugera in più per
ogni figlio, in tutto però non più di 1000 iugera come possesso
permanente garantito. Tutto l'agro pubblico eccedente le quote veniva
recuperato dallo stato, che lo doveva distribuire parte ai cittadini e
parte a confederati italici come concessione ereditaria e inalienabile,
in lotti di 30 iugera dietro il corrispettivo di un vectigal. Leggi
abrogate dopo il suo assassinio.
133 a.c. - Lex Sempronia frumentaria -
Proposta da Tiberio Gracco Concessione di una distribuzione di grano a prezzo ridotto.
132 a.c. - Lex Rupilia -
Promulgata sotto il consolato di Publio Rupilio e Publio Popilio Lenate
per la riforma amministrativa della provincia della Sicilia dopo la I
guerra servile. A seguito della sollevazione, il Senato romano era stato
costretto a emettere un
senatus consultum con il quale si conferivano i pieni poteri al console, affinché fosse restaurato l'ordine pubblico nella provincia siciliana.
131 a.c. - Lex Papìria -
Per l’approvazione delle leggi; facente parte del complesso di
plebisciti, che regolò le procedure di voto, nelle assemblee del popolo
romano [comìtia], delle Lex Gabinia tabellària o Leges tabellariæ.
131 a.c. - Lex Papiria tabellaria -
Promossa dal graccano Papirio Carbone - Stabilisce il voto segreto durante comizi legislativi.
131 a.c. -
Lex provinciæ -
La legge stabiliva l’ordinamento interno della provincia, elaborata dal
magistrato che aveva proceduto all’annessione con l’assistenza e il
controllo di una commissione di dieci legati senatorii.
La legge era promulgata dal magistrato su delega dei comizi.
Nella legge erano indicati i princìpi in base ai quali la provincia
sarebbe stata amministrata, erano individuate le circoscrizioni
amministrative (diocesi), stabilite le tasse e le contribuzioni. Il
governatore godeva di notevole libertà ed era dotato di
imperium militiæ che esercitava sui provinciali senza alcun limite e nei confronti dei
cives con l’unico limite della
provocatio ad populum, estesa nel 195 a.c. anche ai
cives fuori Roma da una delle leges Porciæ.
131 a.c. -
Lex Rupilia -
Per l'organizzazione della provincia di Sicilia.
130 a.c. - Lex Aebùtia de fòrmulis -
Fu il primo passo verso l’abolizione delle
lègis actiònes
stabilendo che, se due cittadini romani erano d’accordo a seguire, in
una loro controversia, la procedura per formulas, in ordine alla stessa
controversia non era possibile successivamente intentare una
legis àctio.
128 a.c. -
Lex de libertinorum suffragiis -
Di Emilio Scauro, che limitava il voto dei liberti alle quattro tribù urbane, per favorire gli ottimati.
124 a.c. - Lex Aufeia -
Composizione dei territori asiatici.
123 a.c. - Lex Sempronia frumentaria -
Promossa dal tribuno Caio Sempronio Gracco, per cui l'erario si faceva
carico di acquistare in Sicilia del grano e ne curava il trasporto fino
al porto di Ostia. Il grano veniva poi venduto a prezzo molto
calmierato..
123 a.c. - Lex Sempronia agraria di Caio Gracco -
Il quale propose tutta una serie di riforme costituzionali dirette a
combattere la nobìlitas senatoria. La legge rinnovava la lex agraria di
Tiberio, rimasta ineseguita, introducendovi nuove disposizioni tra cui
l’estensione ai Latini del beneficio dell’assegnazione e la
distribuzione periodica e gratuita di grano a basso costo.
123 a.c. - Lex Sempronia (C. Gracchi) de provincia Asia a censòribus locànda -
Plebiscito fatto approvare da Caio Gracco, con il quale veniva concessa
l’esazione dei tributi in appalto ai pubblicani, sottraendone al Senato.
123 a.c. - Lex de viis muniendis -
Proposta dal Tribuno della Plebe Gaio Gracco, un piano di costruzione
delle strade, per aumentare i posti di lavoro e favorire le
comunicazioni, soprattutto a vantaggio di contadini e mercanti.
123 a.c. - Lex Acilia Repetundarum -
Proposta da Gaio Sempronio Gracco e dal tribuno della plebe Manio Acilio
Glabrione, approvata nel 123-122 a.c. con un plebiscito. Modificava la
composizione e la procedura dei tribunali per il reato di concussione e
puniva il reato di concussione dei governatori con pena in denaro, da
versarsi alle casse dello Stato, pari al doppio del valore del danno,
evitando le persecuzioni dei privati. Tali crimini dovevano essere
giudicati da un tribunale penale permanente, e poteva avere un secondo
dibattito, non oltre il III giorno dalla fine del I. Così accusatore e
accusato potevano esporre i loro pareri due volte e con nuove
argomentazioni. Alla fine del II dibattito era decisa la sentenza
definitiva.
123 a.c. - Lex Acilia rubria -
Per permettere la partecipazione al culto di Giove Capitolino agli stranieri.
123 a-c -
Lex Servilia Glaucia -
Prevedeva la reintroduzione nel Collegio giudicante della quaestio
perpetua de repetundis degli Equites (dopo che la lex Servilia Caepio
del 106 a.c. vi aveva reintrodotto i senatori). Inoltre consentiva ai
provinciali di recuperare le somme estorte loro dai magistrati anche
presso terzi e introduceva la comperendinatio, un intervallo di tempo
fra il primo dibattimento accusa-difesa e un successivo difesa-accusa.
123 a.c. - Lex Rubria -
Creò due nuove colonie in Italia ed una sul territorio di Cartagine, dichiarato "maledetto" dopo la terza guerra punica.
123 a.c. -
Lex Acilia repetundarum -
Adattamento del calendario
122 a.c. - Lex Sempronia C. Gracchi iudiciària -
Plebiscito emanato su iniziativa di Caio Gracco, con il quale si stabilì
che il diritto di appartenere alle giurie giudicanti in tema di reati
di concussione (questiònes repetundàrum) spettasse alle persone
appartenenti per censo alla classe dei cavalieri, escludendo che
potessero farne parte i senatori, che in precedenza ne avevano i
monopolio. La reazione del ceto senatorio fu durissima, in quanto i suoi
membri al governo delle province, spesso accusati di malversazioni e di
concussioni, vennero così a trovarsi alla mercé dei cavalieri.
La materia fu disciplinata anche dalle successive leggi Servilia
Cæpiònis, Livia iudiciaria, Cornelia (Sullæ) iudiciaria, Iulia
iudiciaria ed Antonia iudiciaria.
120 a.c. - Lex Aebutia de Formulis -
Di incerta datazione che consentì l'utilizzazione della procedura
formulare anche nel tribunale del pretore urbano. Forse solo per i
rapporti per i quali mancasse una apposita legis actio o forse ancora in
alternativa ad un settore di azioni.
117 a.c. - Lex Claudia de sociis -
Limitò il iùs migràndi dei Latini.
115 a.c. - Lex Aemilia de Libertinorum Suffragiis -
Proposta dal console Marco Emilio Scauro. sul diritto di voto dei liberti e ne stabiliva dei limiti.
111 a.c. - Lex Thoria agraria -
Demolì l’intera legislazione agraria dei Gracchi, vietando ulteriori
assegnazioni di terre ed abolendo il vectigal. L'agri vectigal è un
canone annuo pagato da privati alle colonie e ai municipi dipendenti da
Roma per la concessione di terreni.
109 a.c. - Lex Mamìlia -
Disciplinò i limiti e i confini delle terre date in concessione.
Probabilmente anche dell'Imperatore sul demanio imperiale. Tale legge,
attraverso una serie di norme dettagliate, disciplinò le controversie
nascenti dalla proprietà e dai confini, diversamente da un’altra lex
Mamilia Roscia, che invece si occupava della tutela delle assegnazioni
nelle colonie e nei municipi, in una prospettiva di salvaguardia
dell’ordine pubblico.
È solo un’ipotesi che tale legge abbia posto termine alle contrastate
vicende della riforma agraria graccana con l’abolizione del vectìgal e,
quindi, con la trasformazione dell’ager privatus vectigàlis in domìnium,
ossia in proprietà òptimo iùre. Non si può, infatti, ritenere con
certezza che tale legge abbia abolito il vectìgal, concludendo il
processo di smobilitazione delle riforme agrarie graccane.
107 a.c. - Lex Coellia (Caelia) -
Legge che introduce il voto segreto in caso di tradimento.
107 a.c. - Lex Cælia tabellària -
Per i giudizi in tema di perduellio. Ciascun votante apponeva il proprio voto su apposite
tabellæ,
inserite in urne custodite da speciali addetti. Lo spoglio dei voti
veniva fatto da scrutatori che comunicavano il risultato al presidente;
il risultato conclusivo veniva proclamato da un magistrato (c.d.
renuntiàtio).
106 a.c. - Lex Servìlia Caepionis iudiciaria -
Forse non approvata dai comizi centuriati: apportò modifiche alla lex
Semprònia C. Gracchi iudiciaria, mitigandone il rigore e stabilendo che
l’album iùdicum fosse composto per metà di senatori e per metà di
cavalieri.
La materia fu successivamente disciplinata dalle leggi Cornelia (Sullæ)
iudiciaria, Aurelia (Cottæ), Iulia iudiciaria ed Antonia iudiciaria.
106 a.c. - Lex Servilia Caepio -
Concesso agli Equites di diventare senatori.
104 a.c. - Lex Clodia de Victoriato -
Legge monetaria su plebiscito, detta
de victoriato in base alle parole di Plinio.
104 a.c. - Lex Domitia de sacerdotiis -
Stabiliva l'elezione del
pontifex maximus.
103 a.c. - Legge Agraria di Saturnino -
Concernente la distribuzione di terre ai veterani.
102 a.c. - Lex Appuleia de Maiestate -
Legge emanata su proposta del tribuno della plebe Appuleio Saturnino; integrò il campo d’applicazione del
crìmen maiestatis,
includendovi gli attentati compiuti da magistrati nei confronti della
volontà popolare. Prevedeva la pena di morte per chiunque ledesse la
maestà del popolo romano.