In proposito nel verbale del 4 / 8 / 1983 il Dr.. BORSELLINO, all’epoca Giudice
Istruttore , riferiva al Procuratore di Caltanissetta :
”CHINNICI era convinto che ai fatti di mafia, almeno di un certo livello, fossero
coinvolti anche gli esattori SALVO...contemporaneamente lamentava, ed era
amareggiato per questo fatto che finiva con l’intralciare il rapido ed efficace
svolgimento di attività, che nei confronti di costoro si agisse con i guanti gialli da
parte di tutti ed anzi aggiunse nei loro confronti una volta, che se gli stessi
elementi li avessero avuti nei confronti di altri, certamente si sarebbe proceduto”.
dispositivo
P.Q.M.
Visti gli artt.541, 592, 605 e 530 secondo comma, c.p.p.;
In parziale riforma della sentenza n. 14 / 2000 emessa il 14 aprile 2000 dalla CORTE di
Assise di Caltanissetta, appellata dagli imputati RIINA Salvatore, GANCI Raffaele,
GERACI Antonino, PROVENZANO Bernardo, MOTISI Matteo, CALO’ Giuseppe,
GANCI Stefano, MADONIA Francesco, MADONIA Antonino, BRUSCA Giovanni,
FARINELLA Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, ANZELMO
Francesco Paolo e BUSCEMI Salvatore e dalle parti civili Agata Passalacqua Chinnici,
Caterina Chinnici, Giovanni Chinnici, Elvira Chinnici, Immacolata Palieri, in proprio e
nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore Trapassi e Luca Trapassi, Monica
Trapassi, Laura Trapassi, Maria Rosa Lombardo, in proprio e nella qualità di esercente
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la potestà sul figlio Dario Bartolotta, Filomena Maria Bartolotta, Fabio Bartolotta,
Viviana Bartolotta e Massimiliano Bartolotta, così provvede:
ASSOLVE
FARINELLA Giuseppe e MOTISI Matteo dai delitti loro rispettivamente ascritti per
non avere commesso il fatto e, per l’effetto, dispone l’immediata rimessione in libertà
del FARINELLA se non detenuto per altra causa;
RIDUCE
la pena inflitta dalla Corte di Assise di primo grado ad ANZELMO Francesco Paolo ad
anni quindici di reclusione e quella inflitta a BRUSCA Giovanni ad anni sedici di
reclusione;
CONFERMA
nel resto l’impugnata sentenza e condanna RIINA Salvatore, GANCI Raffaele,
GERACI Antonino, PROVENZANO Bernardo, BUSCEMI Salvatore, CALO’
Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe,
MADONIA Antonino e GANCI Stefano, in solido fra loro, al pagamento delle spese
processuali di questo grado di giudizio, nonché le parti civili appellanti al pagamento a
favore dell’Erario delle spese cui hanno dato causa .
CONDANNA
inoltre RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI
Salvatore, GERACI Antonino, CALO’ Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO
Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MADONIA Antonino , GANCI Stefano , BRUSCA
Giovanni ed ANZELMO Francesco Paolo in solido fra loro al rimborso delle spese di
questo grado sostenute dalle parti civili costituite, che si liquidano come appresso:
500
A) in complessivi € 5.000,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in
favore del Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-
tempore;
B) in complessivi € 6.600,00, di cui € 10,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in
favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore;
C)in complessivi € 20.846,00 di cui € 225,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in
favore di Agata Passalacqua Chinnici, Caterina Chinnici, Giovanni Chinnici, Elvira
Chinnici, Immacolata Palieri, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli
Salvatore Trapassi e Luca Trapassi, Monica Trapassi, Laura Trapassi, Maria Rosa
Lombardo, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio Dario Bartolotta,
Filomena Maria Bartolotta, Fabio Bartolotta, Viviana Bartolotta, Massimiliano
Bartolotta ;
D) in complessivi € 3.940,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A., in
favore dell’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per la Regione
Siciliana, in persona del suo Presidente pro-tempore, per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore , per il Ministero della
Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore e per il Ministero della Difesa, in
persona del Ministro pro-tempore;
E) in complessivi € 9.383,00, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore di Paparcuri Giovanni;
Visto l’art. 544, terzo comma, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito
della motivazione della presente sentenza;
Visto l’art. 304, comma primo, lett. c) c.p.p.;
DISPONE
la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nei confronti di tutti gli
imputati detenuti durante la pendenza dell’anzidetto termine.
Caltanissetta, 24 giugno 202
IL Consigliere Estensore Il Presidente
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